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COMUNE DI BURGIO
Provincia di Agrigento
UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE


REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI


Premessa
Fra i possibili servizi istituiti dalla L.R 09.05 n. 22, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l’assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell’erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili de! vivere quotidiano.
L’assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.
Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto come l’unica modalità di intervento, deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza. Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.
Di qui l’esigenza e l’essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio - assistenziali attraverso i quali mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà individuando per lui sbocchi positivi.

ARTICOLO 1 Destinatari dell’assistenza economica
Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale o con domicilio di soccorso che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
Gli interventi possono eccezionalmente riguardare cittadini non residenti nel territorio comunale, qualora sussistono motivi di urgenza. Viene, inoltre, garantita:
a) Assistenza economica a nuclei familiari in stato di bisogno;
b) Assistenza economica a famiglie bisognose di detenuti e/o vittime del delitto;
c) Assistenza post - penitenziaria;
d) Interventi a favore delle ragazze madri;

e) Prestazione economica a soggetti di cui agli Enti soppressi D.P. R. n° 245 del 13.031985 qualora sussistano
ARTICOLO 2 Forme di intervento
Le forme di intervento economico si articolano in:
a) Assistenza economica continuativa con l’erogazione mensile di un contributo;
b) Assistenza economica temporanea con l’erogazione d un contributo per un periodo non superiore a tre mesi ;
c) Assistenza economica straordinaria con l’erogazione di un contributo " una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale;
d) Assistenza Economico Finalizzata (servizio civico); Tutte le forme di aiuto economico concesse dall’Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, non hanno diritto di continuità per gli anni successivi, ove è possibile fatte le dovute eccezioni per norma di legge o per un giustificato motivo, l’Amministrazione Comunale dovrà preferire la forma di assistenza di cui alla precedente lettera D.
Competerà all’Assistente Sociale propone il tipo di intervento ritenuto più idoneo per la risoluzione del caso, mentre il Comando dei Vigili Urbani provvederà ad accertare le condizioni economiche del nucleo familiare.
Nelle more di assunzione dell’Assistente Sociale verrà concessa solo ed esclusivamente l’assistenza economica straordinaria dietro rapporto informativo del Comando dei Vigili Urbani.

ARTICOLO 3 Assistenza economica continuativa
E’ un intervento economico consistente in un contributo mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.
Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. L’erogazione del contributo potrà avere durata fino ad un massimo di mesi sei, e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.
E’ proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria e, comunque, l’assistito dovrà trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all’art. 6.
Ai soggetti richiedenti che siano per età o condizione fisica idonei a svolgere attività lavorativa, l’assistenza economica continuativa verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico) regolamentato dall’art.7.

ARTICOLO 4 Assistenza economica temporanea
Per assistenza economica in forma temporanea si intende l’erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.
L’entità del contributo mensile è commisurata all’eccezionalità dell’evento, è finalizzata al superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumo, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, e comunque dovrà trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all’art. 6. Sono da considerarsi per situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:
a) malattie di un componente del nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro;
b) perdita delle fondi di reddito del capo famiglia;
c) morte del soggetto del sostentamento familiare;
d) stato di separazione, anche di fatto , dei coniugi;
e) ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.
Qualora il richiedente sia in condizioni psico — fisiche idonee a svolgere attività lavorative, l’assistenza economica temporanea verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico) regolamentata all’art.7.

ARTICOLO 5 Assistenza economica straordinaria
E’ un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare, un’improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare. Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:
a) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
b) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell’abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdite di attrezzature di lavoro);
c)stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di assistenza economica temporanea;
d) intervento ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravità ed a seguito di documentazione - certificazione medica che attesti la necessità dì ricoveri a presidi sanitari , purché non ammessi a contemporanei contributi dell’autorità sanitaria,
e) ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.
La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria che l’assistito dovrà, comunque, trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui al successivo art. 6.
In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo la cui entità varia da un minimo di £.300.000 ad un massimo di £. 2.000.000.
Tale contributo potrà essere concesso solo una volta durante l’arco dell’anno.

ARTICOLO 6 Criteri e misure delle prestazioni d’assistenza economica
Il sostegno economico in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno ha funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale.
L’accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al minimo vitale che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.
‘Il minimo vitale" viene calcolato prendendo come riferimento la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura.
La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell’intero nucleo familiare o della convivenza, viene calcolato applicando i sottospecificati parametri:
- Capo famiglia 75% della quota base mensile della pensione minima INPS
- Coniuge a carico 25% della quota base della pensione minima INPS
- Familiari a carico da O a 14 anni 35% della quota base della pensione minima INPS
- Altri familiari a carico I 5% della quota base della pensione minima INPS.
Alla determinazione del reddito familiare o della convivenza concorrono tutte le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro anche occasionale nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio (pensione di invalidità) godute dal richiedente.
Non può essere beneficiario di intervento di assistenza economica chi sia proprietario di beni immobili che assicurino un reddito effettivo tale che, aggiunto ad altre qualsivoglia entrata, raggiunga il minimo vitale.
Il raffronto tra l’importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive del nucleo familiare o della convivenza consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale primario o aggiuntivo a secondo che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa, fatti salvi i limiti di reddito, di miglior favore previsti dal presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza.
Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:
1. Situazione familiare (Si sottrae dal reddito mensile l’eventuale affitto di casa od altre spese con carattere continuativo e documentabili);
2. Situazione sociale (solitudine, vedovanza, carcerazione, prole numerosa, abitazione angusta o misera, etc.);
3. Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica rilasciata presso una struttura pubblica);
4. Indicatori di consumi (energia elettrica, gas e telefono, di cui saranno richieste le bollette).
Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si deve preferire l’erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

ARTICOLO 7 Assistenza Economica Finalizzata (Servizio Civico
L’obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo.
Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante l’assegnazione di ogni attività lavorativa di soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti o comunque portatori di un disagio sociale e al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate (coniugi separati giuridicamente) ivi compresi i nuclei familiari con minori riconosciuti dalla sola madre e i nuclei orfanili.
Il predetto servizio coincide con l’assistenza economica continuativa e temporanea ed è finalizzata a rendere partecipe il destinatario dell’intervento.
Si prevedono pertanto delle prescrizioni che l’interessato deve svolgere mettendo a disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall’Amministrazione Comunale:
- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edificio municipale etc.);
- Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a persone disabili e anziani.
Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli Utenti ammessi a beneficiare dell’assistenza continuativa o temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della città.
Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.
Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

ARTICOLO 8 Procedura
Per l’inserimento nelle attività di Servizio Civico l’Assistente Sociale provvederà ad individuare tra tutti i beneficiari dell’assistenza continuativa o temporanea quelli che, disoccupati e abili al lavoro, si ritengono più idonei a svolgere le mansioni di cui sopra.
Gli utenti individuati sono obbligati ad accettare pena la decadenza da qualsiasi altro intervento socio — assistenziale.
Essi dovranno dichiarare in apposito modello di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell’A. C.

ARTICOLO 9  Istruttoria
Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione, sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.
I soggetti ammessi a beneficiare dell‘assistenza "finalizzata", (CONTINUATIVA O TEMPORANEA), dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell’inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell’ufficio competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.
La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere comunicata all’ufficio competente, almeno quattro giorni prima dall’inizio del servizio a pena di decadenza senza possibilità di ricorso.
Sia I’A.C. che gli interessati possono, in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta. qualora si istaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità dell’iniziative del "servizio civico".
0gni assistito che presterà detto servizio di propria spontanea volontà riceverà un compenso forfetario minimo di £. 300.000 ad un massimo di £. 500.000 per l’attività e il numero delle ore previste nel progetto finalizzato dall’Amministrazione per un massimo di tre mesi nell’arco dell’anno il rapporto tra l’attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d’opera di cui all’art. 2222 del c.c. vietato dalla Legge 23.10.1960 n. 1369.
La vigilanza su tale sevizio è affidata all’Assistente Sociale ed ai Vigili Urbani.
Dovrà essere rispettato il principio della rotazione nell’individuazione dei soggetti assistibili.

ARTICOLO 10  Procedimento per la richiesta di prestazioni
Le richieste di prestazioni assistenziali, devono essere presentate per iscritto su apposito modulo fornito dall’Ufficio Servizi Socio - Assistenziali e possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.
La richiesta deve essere prodotta dal capo famiglia, eccezionalmente per motivi di salute o detenzione di quest’ultimo potrà essere presentata da un altro componente del nucleo familiare.
L’Ufficio socio - assistenziale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso.
All’istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l’entità del bisogno.
In particolare è richiesto:
- Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate previste dalla L. R. n.22/86.
- mancanza di familiari tenuti per legge agli alimenti (433 c. c.);
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro;
- altri documenti particolari (ricevute di bollette ENEL, TELECOM dell’ultimo anno, fatture, eventuali ricevute d’affitto);
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.
La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata nel protocollo generale dell’Ente.
 Nell’atto della presentazione dell’istanza il cittadino sarà informato che il Comune di Burgio ai sensi della normativa vigente D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 art. 11 procederà al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge n. 15/68 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 11  Accertamento istruttorio
Le domande pervenute vengono esaminate secondo l’ordine cronologico.
Verranno valutate le dichiarazioni fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d’ufficio elementi di integrazione e di confronto.
Durante l’istruttoria inoltre potrà essere richiesto ad integrazione dell’istanza qualunque altro documento ritenuto necessario ai fini della valutazione della situazione.
La valutazione e la proposta d’intervento sono affidate all’assistente sociale. La proposta sarà presentata alla Giunta Comunale, per l’approvazione mediante una relazione nella quale saranno riportati :
- dati anagrafici del richiedente;
- composizione de! nucleo familiare;
- intervento richiesto; - situazione economica;
- tipologia del problema;
- proposta d’intervento.

A conclusione dell’istruttoria i richiedenti saranno informati verbalmente o per iscritto sull’esito dell’istanza.
ARTICOLO 12 Decisione
L’istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti, secondo criteri fissati dal presente regolamento e dalla G.M. con apposita deliberazione.

ARTICOLO 13 Pubblicità
In applicazione della L.R.10/91 l’Amministrazione procederà nelle forme ritenute più idonee, a dare pubblicità al presente regolamento, che ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, esaminata dal CO.RE.CO. verrà pubblicato ai sensi dell’art. 10 delle preleggi al c.c.

 
Scritta di Burgio in stile decorativo

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